In base al regolamento comunitario e-IDAS e al codice dell’amministrazione digitale (Cad) gli enti locali hanno quale regola generale quella di adottare i propri atti in formato digitale, compresi gli accertamenti tributari.
Resta il problema di notificare tali atti ai contribuenti privi di domicilio digitale (Pec), che ancora costituiscono la maggioranza in Italia.
Gli atti di accertamento redatti in formato digitale devono essere corredati dalla firma informatica dei responsabili dell’Ufficio tributi competente e, per acquisire efficacia, devono essere notificati tramite il messo notificatore oppure attraverso il servizio postale.
Nondimeno, il semplice riferimento, nell’atto impositivo, alla firma digitale del responsabile sull’originale informatico non basta a escludere la nullità se ne viene contestata la conformità.
Difatti, In base all’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale (Cad - Dlgs n. 82/2005) «le copie su supporto analogico di documento informatico […] hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» sempreché «la loro conformità non è espressamente disconosciuta».
Si pone il quesito relativo alla natura del disconoscimento della conformità all’originale e alle modalità tramite cui l’ente possa superare una potenziale eccezione sollevata in tal senso dal contribuente destinatario dell’accertamento.
Secondo giurisprudenza (Cassazione ordinanza n. 23213/2024), è richiesta una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato.
Tuttavia questo principio, valido in generale, non si applica alla notifica cartacea di un atto nativo digitale, se manca l’attestazione di conformità all’originale da parte di un pubblico ufficiale, come previsto dal richiamato articolo 23, comma 1, Cad.
Difatti, la Suprema Corte ha ribadito che per la validità delle notifiche è sufficiente l’attestazione di conformità sulla copia cartacea (sentenze n. 1150/2021 e n. 1557/2021), mentre la sola dicitura “firmato digitalmente” non basta (sentenza n. 24681/2022). Infine, con la decisione n. 16293/2024, la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto per il quale «La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’articolo 23 del Dlgs n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale».
Il comma 2-bis dell’articolo 23 del Cad ha stabilito che sulle copie cartacee di documenti informatici può essere applicato un contrassegno, secondo le linee guida, che consente di verificarne l’autenticità. Questo contrassegno sostituisce la firma autografa del pubblico ufficiale e non è necessario produrre ulteriori copie firmate. Gli enti che appongono il contrassegno devono offrire gratuitamente sul proprio sito strumenti per la verifica.
Dal testo normativo si deduce che la copia cartacea di un documento informatico deve permettere al contribuente l’accesso elettronico allo stesso.
L’amministrazione finanziaria dovrà apporre questo contrassegno, detto anche “glifo”, sulla copia cartacea dell’originale informatico (o su un foglio collegato) e notificare l’esemplare analogico senza firma autografa. Tale notifica avrà gli stessi effetti di quella del documento digitale originale.
Il contrassegno può essere un QR code o un URL che identifica chiaramente l’indirizzo web del documento. Questi elementi devono garantire la consultazione dell’atto entro una data di scadenza adeguata ai tempi di notifica e alle esigenze del contribuente.
Le modalità di redazione degli atti secondo l’articolo 23 del Cad si collegano anche agli articoli 6 e 7 dello statuto del contribuente, che stabiliscono i principi di conoscenza, semplificazione, collaborazione, chiarezza e motivazione. Tuttavia, come stabilito dalla Cassazione (n. 30047/2018), l’obbligo dell’articolo 7 non comprende la necessità di allegare l’atto di conferimento del servizio di riscossione dei tributi.
Il decreto Mef del 17/06/2014 ha stabilito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere immodificabili, integri, autentici, leggibili e in un formato idoneo secondo il Dlgs 82/2005 o scelto dal responsabile della conservazione con motivazione.