Il quadro normativo, del resto, è univoco e conferma quanto sin qui riportato in termini di principi applicabili. Invero, l’art. 5 D.Lgs. 504/1992 fissa la soggettività passiva Imu in capo al “possessore di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”. Il leasing, per sua natura, attribuisce un possesso qualificato all’utilizzatore, ma solo durante la vigenza del contratto e una volta cessato, si ricade nella regola generale. In conclusione, il locatore (concedente) torna a essere possessore giuridico e, quindi, soggetto passivo.
In base all’art. 9 D.Lgs. 23/2011, infatti, durante la vigenza del contratto di leasing l’imposta grava sull’utilizzatore. Ma con la risoluzione tale soggettività si estingue. Il locatario non dispone più di un titolo legittimo e quindi viene meno ogni presupposto giuridico per l’imposizione a suo carico.
In pratica, la riconsegna materiale dell’immobile, benché rilevante in sede civilistica, non ha alcun effetto ai fini Imu. Ciò che rileva è il titolo legittimante il possesso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.06.2025, n. 15556, ha fugato ogni dubbio, affermando in modo chiaro che l’Imu è dovuta dal locatore e non dall’utilizzatore a partire dalla risoluzione del contratto, anche se l’immobile non è stato ancora riconsegnato. Il principio affermato si fonda sulla natura patrimoniale dell’Imu, che colpisce il possesso giuridico e non la mera detenzione materiale.