MOTIVI DI RICORSO

“Contrariamente a quanto sostiene il Comune, l’impianto fotovoltaico non andava accatastato autonomamente; né, a seguito della sua realizzazione, la società era tenuta a presentare dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare sulla quale lo stesso insiste.

A prescindere dall’inesatta definizione dell’impianto riportata nell’atto impositivo (erroneamente definito come ‘non architettonicamente integrato’ quando in realtà lo è), è comunque pacifico, per stessa ammissione di controparte, che lo stesso insiste sopra la copertura del capannone industriale censito al foglio (…), mapp. n. (…).

L’impianto in questione non costituisce, quindi, una centrale elettrica a panelli fotovoltaici suscettibile di autonomo accatastamento nella categoria (…) – Opifici (come accade, ad esempio, nel caso di parco fotovoltaico realizzato con strutture direttamente appoggiate al suolo), bensì un’installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico).

Per tale tipologia di installazioni, l’Agenzia del Territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc. 14), ha espressamente chiarito che in coerenza con i principi generali esposti nella citata Ris. 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

Come illustrato nel medesimo documento di prassi, è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso,

l’Agenzia del Territorio ha dato istruzioni con Circ. 4 agosto 2005, n. 10/T nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

In altre parole, qualora l’installazione fotovoltaica venga realizzata sul tetto dell’edificio, questa va considerata come una pertinenza dello stesso e non necessita di autonoma rilevazione in Catasto; inoltre, in tal caso, sussiste l’obbligo di rideterminare la rendita del fabbricato solamente qualora l’impianto ne abbia incrementato il valore capitale o la redditività ordinaria in misura pari o superiore al 15%. Diversamente, qualora l’incremento del valore capitale o della redditività ordinaria rimanga al disotto di tale soglia, l’installazione fotovoltaica non determina alcuna variazione della rendita catastale.

Tale interpretazione è stata poi confermata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 (doc. 15 ): Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

l’Amministrazione finanziaria ulteriormente chiarisce che Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, dette installazioni sono da considerarsi immobili quando:

1.      a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria (…) oppure (…);

2.      b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che, come riportato al paragrafo 2.1, sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l’installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.

L’Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sul tema nel 2016, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 1, comma 22, della L. di Stabilità 2016, in base alle quali è stata sancita l’irrilevanza delle componenti impiantistiche c.d. ‘imbullonati’ nel procedimento di stima catastale. Chiamata a chiarire la portata della novella legislativa con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 (doc. 16) l’Amministrazione ha tra l’altro ribadito, al paragrafo 1.5., che Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della L. di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

Dagli arresti di prassi sopraccitati, finalmente espressivi di una linea interpretativa coerente e consolidata, risulta quindi confermato che, qualora l’installazione fotovoltaica sia realizzata su edifici:

1) viene assimilata ad una pertinenza degli stessi e non necessita di autonomo accatastamento;

2) si considera bene immobile qualora comporti l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, vale a dire quando il valore della stessa incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell’immobile su cui insiste di una percentuale pari al 15 % o superiore;

3) .di converso, qualora l’incremento di valore o di redditività non ecceda la soglia del 15%, non assume rilevanza catastale e, pertanto, non può qualificarsi come bene immobile.”

Motivi della decisione

In effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate), per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

È possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell’atto rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem – Cassazione, S.U. civili: 16.01.2015 n. 642; Cassazione: 20.03.2013 n. 7041; 11.02.2011 n. 3367; 16.01.2009 n. 979; 08.07.2005 n. 14390; 29.05.2002 n. 13037; con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 04.05.2009 n. 10222 ed ancora “l’adozione del modello di motivazione semplificata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle questioni vincolate” – vedi Cassazione, sez. II, 04.07.2012 n. 11199.

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU 16.1.2015 n,642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata del resto già codificata dall’art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.

Vista

la relazione tecnica del geom. G.R. del 30.04.2010 (doc. 12 – ricorrente), laddove risulta indicato che è previsto nel complesso immobiliare in Comune di xxxxx, foglio (…), mappale (…), di proprietà della ricorrente, un intervento di sostituzione del manto di copertura in “eternit” con pannelli coibentati del tipo a “sandwich”, e con l’installazione di pannelli fotovoltaici, per un impianto di energia “rinnovabile”.

Constatato

che trattasi di un impianto fotovoltaico installato in falda alla copertura del capannone industriale di proprietà della ricorrente. Fatto confermato anche dal Comune.

Ritenuto

– di condividere quanto indicato dalla prassi in materia dall’Agenzia delle Entrate, e nello specifico:

– laddove con circolare n. 2/E/2016, viene indicato che “i pannelli fotovoltaici non integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell’immobile”;

– laddove per un’installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico), l’Agenzia del Territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc. 14- ricorrente), ha espressamente chiarito che “in coerenza con i principi generali esposti nella citata Ris. 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”.

– laddove con circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 (doc. 15 – ricorrente ), viene indicato che: “Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della L. di Stabilità 2016”;

– di condividere quanto deciso sul punto dalla seguente giurisprudenza di merito e di legittimità:

– C.T.R. Piemonte con sent. n. 1036/2021, per le medesime questioni qui in esame, in materia di accatastamento dell’impianto fotovoltaico (doc. 1 – ricorrente) “La Circolare citata è eloquente nell’affermare, senza che sul punto fosse intervenuta alcuna variazione della disciplina di legge, che gli impianti che costituiscono bene immobile per connessione, come nella specie i pannelli fotovoltaici, possono contribuire nel caso di unità immobiliari a destinazione speciale alla determinazione della rendita: ma non possono essere considerate come unità immobiliari autonome, suscettibili di autonomo accatastamento”.

– C.T.R. Lombardia con sent. n. 3062/2020, per le medesime questioni qui in esame, in materia di accatastamento dell’impianto fotovoltaico (doc. 2 – ricorrente) “Alla luce di tali principi, sia per ubicazione che per intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, impianto fotovoltaico e rete di distribuzione della corrente elettrica possono concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare in cui sono ubicati, ma non assumono autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura nella quale sono inserite, così da costituire beni immobili distinti. Si deve pertanto concludere che non esiste alcuna unità immobiliare non dichiarata in catasto”;

– Cassazione sent. n. 21287/2020: “A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’ quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo”.

Per tutto quanto sopra argomentato, vanno accolti i ricorsi riuniti.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti, e per gli effetti annulla gli atti impugnati.