Esenzione per marito e moglie che vivono in 2 case distinte
 
La Suprema Corte sulla scia della Consulta: è fermo l'obbligo di residenza e dimora abituale

I coniugi hanno diritto entrambi all’esenzione Imu per due immobili ubicati nello stesso comune, qualora per esigenze personali abbiano deciso di fissare la residenza e la dimora abituale in due indirizzi diversi. Una delle unità immobiliari non può essere assoggettata a imposizione come seconda casa, poiché consensualmente possono stabilire residenze disgiunte in deroga alle norme civilistiche che impongono l’obbligo di coabitazione. Si è così espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 9620 del 13 aprile 2025.

I giudici di legittimità richiamano nella motivazione la sentenza della Corte costituzionale 209/2022. La Consulta ha ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, “che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile”.

Non possono essere sindacate le scelte fatte nelle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare “siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi e immobili diversi”.

È sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, “pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una cosiddetta “seconda casa”, poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe l’esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti”.