Il mutamento di qualifica da terreno agricolo ad area fabbricabile non deve essere dichiarato ai fini Imu, poiché si tratta di notizia che è conosciuta dal comune che ne è stato il soggetto promotore. Ciò, in virtù del principio di collaborazione e di buona fede che, in base all’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), deve improntare il rapporto tra Fisco e contribuente. L’innovativo principio è affermato nella sentenza 26291/2025 della Cassazione.

La vicenda riguardava il termine di decadenza quinquennale per effettuare l’accertamento Imu su di un’area divenuta edificabile che il comune riteneva dovesse decorrere non dall’anno di competenza ma dall’anno successivo, di insorgenza dell’obbligo dichiarativo.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che, alla luce dei precedenti in termini, in caso di mutamento da terreno agricolo in area edificabile, l’obbligo dichiarativo sussisteva sempre. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, inoltre, l’obbligo del comune di informare il contribuente dell’avvenuta attribuzione della qualifica di edificabilità, previsto dall’articolo 31 della legge 289/2002, non avrebbe alcuna rilevanza né sotto il profilo dell’efficacia tributaria della modifica così apportata né dal lato della obbligatorietà della presentazione della dichiarazione Imu.