Con la sentenza n. 18936 del 10 luglio 2025 la Corte di cassazione interviene sul tema dell'Imu in caso di occupazioni abusive, chiarendo che l'imposta non può colpire un bene sottratto alla disponibilità del proprietario. Al centro del giudizio, un immobile di un'azienda sanitaria occupato dal 2015 al 2017, su cui il Comune aveva comunque preteso il tributo ottenendo ragione dai giudici di merito. La Suprema corte ha ribaltato questa impostazione, affermando che, se il proprietario ha sporto tempestiva denuncia ed è stato privato della disponibilità materiale del bene, il presupposto impositivo viene meno.

La decisione non arriva inattesa, in quanto con la legge di bilancio 2023 è stata introdotta, all'art. 1, comma 759, della legge 160/2019, la lettera g-bis, che prevede l'esenzione dall'Imu per gli immobili “non utilizzabili né disponibili” quando sia stata presentata denuncia per violazione di domicilio o invasione di edifici. Una disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023, che tuttavia non risolveva il problema degli anni precedenti.

È intervenuta allora la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 60 del 2024 ha dichiarato incostituzionale l'art. 9, comma 1, del dlgs 23/2011 nella parte in cui non contemplava l'esenzione. La Consulta ha chiarito che tassare un bene sottratto al proprietario per occupazione abusiva significa violare il principio di capacità contributiva, perché si pretende di colpire un indice di ricchezza inesistente. La pronuncia ha avuto un effetto dirompente: non solo ha consolidato la scelta del legislatore, ma l'ha estesa anche al passato, rendendo l'esenzione applicabile alle annualità non ancora prescritte.

La Cassazione dà ora attuazione concreta a questo principio attraverso la Sentenza in commento, sottolineando che il sequestro preventivo, da solo, non è sufficiente a far cadere l'imposta. Ciò che conta è la combinazione fra perdita effettiva della disponibilità e denuncia tempestiva, che segna il momento in cui il bene diventa realmente indisponibile. Per questo la causa è stata rinviata al giudice di merito, chiamato a verificare la durata della perdita di possesso e la correttezza della denuncia.