Operazioni in categoria aperta o specifica con SAIL inferiore a V

1. Alle operazioni in categoria aperta si applicano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/947.
2. Alle operazioni in categoria specifica con SAIL inferiore V si applicano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/947.

Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3

1. Per la conduzione di UAV di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni in categoria OPEN A1-A3 in condizioni VLOS è necessario il possesso di un Attestato di Pilota, rilasciata a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto sul portale web dedicato dell’ENAC.

Attestato di Pilota Categoria OPEN A2

1. Per la conduzione di UAV per Operazioni in categoria OPEN A2 in condizioni VLOS è necessario:
a) Essere in possesso dell’Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3, rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online di cui all’articolo 21;
b) Aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria OPEN A3;
c) Aver dichiarato il completamento dell’addestramento pratico autonomo di cui alla lettera b)
d) Aver superato un esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla presso un Centro di Addestramento autorizzato (Recognized Entity) sulle seguenti materie:
- Meteorologia
- Prestazioni di volo e pianificazione
- Mitigazioni tecnico-operative e gestione del rischio
L’esame teorico si ritiene superato se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% del punteggio massimo raggiungibile.

I piloti che hanno conseguito l’attestato di Pilota Remoto per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947,
sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard  pubblicati dell’ENAC fino al termine della loro validità.

1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione.
2. Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all’art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni
provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.

1. Laddove le operazioni svolte attraverso UAS possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5(1)(c) del predetto
Regolamento.