Non spetta l’esenzione IIMU per l’abitazione principale in caso di unità immobiliare di proprietà di uno dei coniugi contigua ad altra unità di proprietà dell’altro coniuge. L’agevolazione spetta solo a una sola casa di abitazione e non si estende all’altra, anche se utilizzata di fatto come un’unica dimora abituale. Tanto, a meno che non si provi la frattura del vincolo coniugale o la sussistenza di altre esigenze. Con l’ordinanza 4498 depositata ieri la Cassazione affronta una situazione piuttosto diffusa nella pratica: due case di abitazione contigue, una intestata al marito e l’altra intestata alla moglie.

Sulla prima era stato riconosciuto l’esonero IMU per abitazione principale. La moglie, in opposizione all’accertamento del Comune, aveva eccepito la spettanza dell’esenzione anche per l’unità di sua pertinenza. La giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse dalla Corte costituzionale (209/2022), ha affermato che l’esonero compete a ciascun componente del nucleo familiare, non rilevando il fatto che i coniugi dimorino o meno insieme.

A tale scopo, occorre, tuttavia, che ciascun coniuge dimori abitualmente nella casa, oltre che risiedervi anagraficamente. Il Comune replicava che nella disciplina IMU l’esenzione compete per una sola unità immobiliare: le parti avrebbero dovuto procedere alla fusione dei due appartamenti, anche ai soli fini catastali. La Corte ha accolto le argomentazioni del comune, osservando che si è in presenza di due immobili adibiti a una unica abitazione principale e non di due abitazioni principali. Né d’altro canto la parte aveva provato la sussistenza di condizioni che giustificassero la separazione delle dimore, ad esempio la frattura del vincolo coniugale.