Esenzione Imu per i terreni agricoli con le vecchie regole. Per individuare i comuni in cui i terreni saranno esenti dall'imposta municipale in quanto ubicati in enti montani si terrà conto dell'elenco allegato alla circolare n.9/1993 e non dello schema di regolamento che ha riclassificato i comuni montani in attuazione della recente legge sulla montagna (legge 12 settembre 2025, n. 131).
Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze del Mef nella risoluzione n.1/DF firmata ieri dal direttore generale Giovanni Spalletta.
Le Finanze hanno chiarito che il regolamento, adottato dal consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, dopo la mancata intesa in Conferenza Unificata, non ha ancora concluso il proprio iter di adozione.
La deliberazione del cdm, infatti, “costituisce solo una fase” di tale iter “che non risulta, ad oggi, ancora perfezionato”. Peraltro, chiarisce la risoluzione, anche qualora fosse stato già perfezionato, il nuovo regolamento “non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell'esenzione dall'Imu dei terreni agricoli” in considerazione del “chiaro disposto” dell'art. 2, comma 3, della legge n. 131/2025 che espressamente prevede che “la classificazione dei comuni montani, ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (Pac) nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu)”.
Pertanto, si deve concludere che l'elenco dei comuni montani allegato al nuovo schema di Regolamento non è valido ai fini dell'esenzione dall'Imu dei terreni agricoli e conseguentemente, continua a trovare applicazione l'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 1993.